STATUTI
Art. 1 - INTRODUZIONE
§ 1 - La denominazione ufficiale dell'Accademia è: Pontificia Accademia di Teologia (Pontificia Academia Theologica). La Sede è in Via del Pellegrino, s.n.c., Stato della Città del Vaticano. L'Accademia è dotata di personalità giuridica canonica pubblica e di quella civile.
§ 2 - L'Accademia promuove lo studio e l'approfondimento scientifico della teologia come anche l'indispensabile comunicazione della "sapienza teologica", per contribuire all'opera di evangelizzazione della "Chiesa in uscita", secondo gli orientamenti della Lettera enciclica Lumen fidei, dell'Esortazione Apostolica Evangelii gaudium e della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium.
§ 3 - Espressione del pensiero teologico della Chiesa cattolica, l'Accademia, nel realizzare la propria missione, promuove il dialogo transdisciplinare con le filosofie, le scienze, le arti e tutti gli altri saperi. Si pone al servizio delle Istituzioni accademiche dedicate alla teologia e degli altri Centri culturali e di elaborazione del sapere interessati a raggiungere la persona umana nel suo contesto di vita e di pensiero.
§ 4-Intendendo servire il rinnovato slancio dell'evangelizzazione (cfr. Cost. Ap. Praedicate Evangelium, preambolo) l'Accademia promuoverà non solo convegni e meetings, facendo "rete" con gli Atenei e con i Centri di produzione della cultura e del pensiero, ma anche incontri a più immediato carattere pastorale, tramite "cenacoli teologici" all'interno dei plurali settori della praxis, nei luoghi esistenziali delle professioni, della cultura e delle comunità ecclesiali.
§ 5 - Nell'adempimento del suo fine statutario l'Accademia coopera con le Istituzioni curiali, primi fra esse la Segreteria di Stato ed il Dicastero per la Cultura e l'Educazione, nel rispetto delle loro competenze e con spirito di autentica collaborazione (cfr. Cost. Ap. Praedicate Evangelium, art. 162).
Art. 2 - ORGANI DELL'ACCADEMIA
Sono Organi della Pontificia Accademia di Teologia:
a) la Presidenza, composta dal Presidente, dal Prelato Segretario e dal Consiglio Direttivo;
b) la Segreteria operativa.
Art. 3- PRESIDENZA
§ 1 - La Presidenza è composta del Presidente, dal Prelato Segretario e dagli altri membri del Consiglio Direttivo. È coadiuvata dalla Segreteria operativa.
§ 2 - Il Presidente è nominato dal Sommo Pontefice, tra una tema presentata dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, tramite la Segreteria di Stato, e dura in carica cinque anni. Il mandato è rinnovabile. Il Presidente è membro del Consiglio di Coordinamento delle Pontificie Accademie. Al termine del suo mandato è insignito del titolo di Presidente Emerito.
§ 3 - Il Presidente è il rappresentante legale della Pontificia Accademia di Teologia, la dirige in tutte le sue attività e ne risponde alla Santa Sede; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno e dà esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio stesso. Il Presidente può avvalersi della collaborazione straordinaria di singoli membri.
§ 4 - Il Prelato Segretario è nominato dal Sommo Pontefice, tra una tema presentata dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, tramite la Segreteria di Stato, e dura in carica cinque anni. Il mandato è rinnovabile.
§ 5 - Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Prelato Segretario, da cinque membri scelti dai Membri Ordinari. I Consiglieri sono eletti con voto segreto e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale e, in via suppletiva, dal diritto universale circa le elezioni. Il mandato è quinquennale ed è rinnovabile.
§ 6 - Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente dell'Accademia, delibera su tutti gli affari più importanti dell'Accademia. È convocato dal Presidente - secondo le modalità di legittima convocazione stabilite dal diritto universale - in seduta ordinaria, almeno tre volte all'anno. Il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo in seduta straordinaria qualora ne dovessero presentare richiesta tre membri dello stesso, o per dirimere questioni gravi e di indifferibile urgenza.
§ 7 - Il Consiglio Direttivo approva i programmi di studio delle Assemblee Generali e delle attività formative contribuendo, in spirito di sinodalità, all'indirizzo generale dei programmi annuali.
§ 8 - Affinché le decisioni del Consiglio Direttivo siano valide, devono essere presenti almeno cinque Consiglieri. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 4. SEGRETERIA OPERATIVA
§ 1 - La Segreteria operativa della Pontificia Accademia di Teologia, che costituisce l'organo esecutivo della Presidenza per l'attuazione delle attività dell'Accademia stessa, svolge le sue funzioni secondo le indicazioni del Presidente e del Prelato Segretario, coadiuvati da un Coordinatore di segreteria, nominato dal Presidente.
§ 2-Fanno parte della Segreteria operativa il Bibliotecario e l'Economo Generale dell'Accademia. Entrambi sono nominati dal Presidente, con il consenso del Consiglio Direttivo. Il loro mandato è quinquennale e rinnovabile. Il mandato dell'Economo Generale può essere rinnovato solo per un ulteriore quinquennio.
§ 3 - Fanno parte della Segreteria, come collaboratori esterni, gli «Interlocutori Referenti».
Art. 5. MEMBRI, SOCI E COLLABORA TORI ESTERNI
La Pontificia Accademia di Teologia è costituita da cinquantacinque Membri Ordinari. Ad essi si aggiungono i Soci Corrispondenti e gli Interlocutori Referenti.
§1 - I Membri Ordinari, indicati dal Consiglio Direttivo, sono nominati dal Cardinale Segretario di Stato. Possono essere nominati Membri Ordinari coloro che si sono distinti in ambito teologico-filosofico sia nella produzione che nella divulgazione della ricerca scientifica. I Membri Ordinari sono nominati per un quinquennio rinnovabile, fino al raggiungimento dell'ottantesimo anno di età, quando possono essere insigniti del titolo di Emeriti. I Membri Ordinari elevati alla dignità episcopale sono insigniti del titolo di Membri Onorari.
§ 2 - I Soci Corrispondenti, studiosi di discipline teologico-filosofiche o ad esse affini, sono nominati dal Presidente, con il consenso del Consiglio Direttivo, per un quinquennio rinnovabile. Essi vengono scelti per le loro competenze e per le qualità personali. Possono essere riconfermati.
§ 3 - Il titolo di Interlocutore Referente può essere conferito dal Presidente, udito il parere del Consiglio Direttivo, sia al Membro Ordinario sia al Socio Corrispondente sia ad altri studiosi. Il titolo può essere conferito per un quinquennio rinnovabile. In qualità di Collaboratori esterni, su mandato del Presidente, gli Interlocutori Referenti individuano e aprono ambiti e spazi di interlocuzione favorendo e promovendo, nel dialogo inter- e trans-disciplinare, l'attività dell'Accademia. Essi vengono nominati in relazione al loro settore di competenza e, sotto la direzione del Presidente, sono parte della Segreteria operativa.
§ 4 - Tutti i Membri Ordinari e i Soci Corrispondenti dell'Accademia sono tenuti a partecipare alle Assemblee Generali dell'Accademia dove presentano comunicazioni, note e produzione scientifica. Gli Interlocutori Referenti, che non siano Membri Ordinari o Soci Corrispondenti, possono parteciparvi su invito. Il diritto di voto spetta ai soli Membri Ordinari.
§ 5 - Nel caso di impossibilità gli Accademici dovranno giustificare la loro assenza dalle attività dell'Accademia.
Art. 6-ATTIVITÀ DELL'ACCADEMIA
§ I - L'Accademia, per raggiungere le proprie finalità, organizzerà Forum internazionali, Convegni nazionali di promozione degli studi teologici, la pubblicazione della rivista PATH e di collane e volumi.
§ 2 - Il Consiglio di Alti Studi della Pontificia Accademia di Teologia rappresenta una diramazione dell'Accademia teologica, direttamente collegata attraverso gli Interlocutori referenti ai diversi ambiti della vita sociale e politica. La sua finalità punta ad attivare processi di apertura e dialogo per aiutare a confrontarsi e ad approfondire - con l'apporto della teologia - le grandi tematiche che interessano lo sviluppo sociale, le questioni etiche implicate nelle ricerche scientifiche e, in generale, nell'evoluzione culturale in atto. Il Consiglio Direttivo approva il Regolamento del Consiglio di Alti Studi e annualmente esamina il piano di lavoro del medesimo.
Art. 7 - ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI
§ 1 - La Pontificia Accademia di Teologia nell'ambito economico-finanziario è sottoposta al controllo e vigilanza dei competenti Organismi economici della Santa Sede, avvalendosi dei mezzi di sostegno finanziario previsti dalla medesima per le Accademia Pontificie.
§ 2 - L'Accademia, tramite anche i suoi Membri e soprattutto gli Interlocutori Referenti, potrà raccogliere fondi presso Enti Pubblici e Privati, presso donatori particolarmente sensibili alle attività della stessa per il raggiungimento dei propri fini statutari.
§ 3 - L'Economo Generale sottoporrà annualmente al Consiglio Direttivo i bilanci, preventivo e consuntivo, per l'approvazione. Essi saranno trasmessi, a cura del Presidente, alla Segreteria per l'Economia, in vista della loro approvazione definitiva.
Dal Vaticano, 1° novembre 2023